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Lo Statuto Comunale

Sindaco: Dott. Marco Mattei

Tel. 06 93295 205-6

fax 06 9320201

Indice

Titolo I - Principi Generali ed Ordinamento

 

Capo I - La Comunità, l'Autonomia, lo Statuto

 

Capo II - Il Comune

 

Capo III - La potestà regolamentare

 

Capo IV - Le funzioni di programmazione e pianificazione

 

Capo V - La tutela e valorizzazione dei beni ambientali

Titolo II - Gli organi elettivi

 

Capo I - Ordinamento 

 

Capo II - Il Consiglio comunale 

 

Capo III - La Giunta comunale 

 

Capo IV - Il Sindaco 

 

Capo V - Il Presidente del Consiglio comunale 

 

Capo VI - Le commissioni 

 

Capo VII - Le circoscrizioni 

Titolo III - Istituti di partecipazione popolare

 

Capo I - Il Difensore Civico 

 

Capo II - La partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunale 

 

Capo III - Strumenti di partecipazione ed i referendum

 

Capo IV - La partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo  

 

Capo V - L'azione popolare  

 

Capo VI - Il diritto d'accesso e d'informazione del cittadino  

Titolo IV - Ordinamento degli uffici e del personale

 

Capo I - Organizzazione degli uffici e del lavoro

 

Capo II - Il segretario comunale

 

Capo III - I dirigenti   

Titolo V - I servizi pubblici comunali

 

Capo I - Competenze dei comuni    

 

Capo II - Gestione dei servizi pubblici comunali

Titolo VI - Forme associative e di cooperazione tra enti

 

Capo I - Convenzioni e concorsi    

 

Capo II - Accordi di programma    

Titolo VII - Gestione economico-finanziaria e contabilità

 

Capo I - La programmazione finanziaria

 

Capo II - L' autonomia finanziaria

 

Capo III - La conservazione e gestione del patrimonio

 

Capo IV - La revisione economico-finanziaria ed il rendiconto della gestione

 

Capo V - Appalti e contratti

 

Capo VI - Il controllo della gestione

 

Capo VII - Tesoreria e concessionario della riscossione

Titolo IX - Collaborazione e rapporti con altri enti

Titolo X - Norme transitorie e finali

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

 

Capo I

LA COMUNITA’,  L' AUTONOMIA, LO STATUTO

 

Art. 1

La Comunità

  1. La comunità di Albano Laziale è il soggetto fondamentale del presente statuto. Essa è titolare dei diritti e dei doveri connessi con la convivenza civile, è servita dal comune che è struttura di servizio per la soddisfazione dei suoi bisogni ed è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della costituzione e della legge generale dello Stato.

  2. L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini componenti la comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politica e amministrati­va del comune.

  3. La comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazio­ne e consultazione previste dallo statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il comune persegue il conseguimento di tali finalità.

  4. Nella cura degli interessi della comunità gli organi del comune assicurano la promozione e la conservazione dei valori culturali, sociali, economici e politici e la tutela dei valori morali e religiosi, che costituiscono il patrimonio di storia e tradizioni della comunità stessa.

  5. Nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della comunità, gli organi del comune curano, proteggono ed accrescono le risorse ambientali, naturali e di valore artistico che ne caratterizzano il territorio ed assumono iniziative per renderle fruibili ai cittadini, per concorrere all'elevazione della loro qualità di vita.

 

Art. 2

L’autonomia

  1. L'attribuzione alla comunità locale della titolarità del diritto di autonomia costituisce il principio che guida la formazione, con lo statuto ed i regolamenti, dell'ordinamento generale del comune.

 

Art. 3

Lo statuto

  1. Lo statuto è l'atto fondamentale di cui la comunità si dota per regolare il proprio diritto di autonomia nell'ambito dei principi fissati dalla legge.

  2. Lo statuto esprime i principi dei rapporti tra la comunità ed il suo comune;

  3. Lo statuto individua gli argomenti e le modalità con cui la comunità esercita le funzioni di proposta e verifica, nel contesto di una democrazia rappresentativa.

  4. Lo statuto, con il concorso degli atti legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità.

  5. Il consiglio comunale adeguerà i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile. Tale adeguamento dovrà avvenire attraverso un processo di partecipazione e di consultazione della comunità e dovrà assicurare la coerenza fra le mutate condizioni sociali, economiche e civili della comunità da un lato e la normativa statutaria dall'altro.

  6. La conoscenza e la diffusione dello statuto nell'ambito della comunità sarà assicurata nelle forme previste al successivo titolo X.

 

Capo II

IL COMUNE

 

Art. 4

Definizione e ruolo

  1. Il comune, istituzione della comunità, è l'ente che ne cura e rappresenta gli interessi generali, con l'esclusione di quelli che la costituzione e la legge attribuiscono ad altri soggetti.

  2. Il comune persegue le finalità stabilite dallo statuto ed i principi generali affermati nell'ordinamento.

  3. Coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione affinché provveda a soddisfarli.

  4. Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini, per garantire la pari opportunità tra i sessi e per tutelare i diritti fondamentali della persona umana, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà, per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella comunità.

  5. Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della regione, della provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini.

  6. Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sopra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nella gestione, di ampliare ed agevolare la fruizione delle utilità sociali realizzate da un maggior numero di cittadini, di rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richiesto.

  7. Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche, culturali e religiose e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.

  8. Promuove e supporta, in collaborazione con le associazioni e con le strutture didattiche presenti sul territorio,  lo sviluppo e la diffusione di iniziative che vedano nella cultura del rispetto dei diritti umani, della salvaguardia dell'ambiente, del riconoscimento del valore delle diversità dei singoli soggetti e della pace, i nuclei fondamentali di una società civile e democratica.

 

Art. 5

Le funzioni

  1. Il comune, istituzione autonoma entro l'unità della Repubblica, è l'ente che cura e rappresenta gli interessi generali della comunità, della quale rappresenta e cura gli interessi generali, con esclusione di quelli che la costituzione e la legge attribuiscono ad altri soggetti.

  2. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione ed il suo territorio salvo quelle escluse dalle norme richiamate nel precedente comma. Hanno carattere primario, per la loro importan­za, le funzioni relative ai settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico, la tutela e la promozione della sicurezza e di salute dei cittadini e della prevenzione dei rischi presenti nel territorio comunale o che abbiano influenza sulla popolazione del comune.

  3. In particolare il comune svolge le seguenti funzioni amministrative:

a) pianificazione territoriale dell'area comunale;

b) viabilità, traffico e trasporti;

c) tutela e valorizzazione dei beni culturali dell'ambiente;

d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;

e) difesa del patrimonio faunistico e floristico e tutela della carta dei diritti dell'animale;

f) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;

g) servizi per lo sviluppo economico e la distribuzio­ne commerciale;

h) servizi nei settori: sociale, sanità, scuola, forma­zione professionale e degli altri servizi urbani;

i) altri servizi attinenti alla cura degli interessi della comunità e al suo sviluppo economico e civile;

I) polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale;

m) organizzazione del servizio comunale di protezio­ne civile e in particolare dei servizi di prevenzione e previsione dei rischi, preparazione alle eventuali emergen­ze e soccorso alla popolazione in caso di catastrofi e calamita.

  1. Le funzioni proprie, delle quali il comune ha piena titolarità, sono esercitate secondo le disposizioni dello statuto e dei regolamenti e, per quelle che estendono i loro effetti ad altre comunità, dagli accordi e istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con le stesse.

  2. Il comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso attribuite dalla legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei propri cittadini.

  3. Il comune esercita le funzioni attribuite, delegate o subdelegate dalla regione per soddisfare esigenze ed interessi della propria comunità, adottando le modalità previste dal suo ordinamento, nel rispetto delle norme stabilite, per questi interventi, dalla legislazione regionale.

 

Art. 6

L'attività amministrativa

  1. L'attività amministrativa del comune deve essere informata ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure di decentramen­to e della economicità della gestione. Essa deve essere informata al principio della massima riduzione degli adempimenti burocratico‑amministrativi per rendere più efficiente ed efficace la soluzione dei problemi della comunità. All'autonomia dell'amministrazione fa riscon­tro un sistema di valutazione dei risultati da parte degli utenti, che viene esercitato con le modalità definite nel regolamento.

  2. Per garantire la trasparenza e la controllabilità della propria azione, il comune rende pubblici a mezzo stampa e con altri idonei mezzi di informazione:

a) il bilancio di previsione e il conto consuntivo;

b) i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari ed altri incentivi di qualsiasi genere a persone, associazioni, enti, istituzioni;

c) i criteri e le modalità per gli appalti di opere pubbliche e per la fornitura di beni e servizi;

d) i criteri di assunzione temporanea di personale e quelli relativi all'emissione dei bandi di concorso.

  1. La semplificazione del procedimento e dell'azione amministrativa costituiscono obiettivo primario degli organi elettivi, dell'organizzazione e della sua dirigenza ed i risultati conseguiti sono periodicamente verificati dal consiglio comunale e resi noti ai Cittadini.

  2. Apposite norme del presente statuto e dei regola­menti attuano le disposizioni stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.

 

Art. 7

Caratteristiche costitutive

  1. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al comune definiscono la circoscrizio­ne sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.

  2. Il comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione o all'esterno, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e l'erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente .

  3. La sede del comune è posta in piazza Costituente n. 1 e può essere modificata soltanto con atto del consiglio comunale.

  4. Il comune ha diritto di fregiarsi dello stemma e del gonfalone allo stesso attribuiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Capo III

LA POTESTA’ REGOLAMENTARE

 

Art. 8

I regolamenti comunali

  1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del comune, formati ed approvati dal consiglio, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli ed abrogarli.

  2. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dallo statuto. Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale le disposizioni dei regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati dallo statuto.

  3. I regolamenti, dopo il favorevole esame dell'organo regionale di controllo, sono pubblicati per quindici giorni all'albo comunale ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

 

Capo I V

LE FUNZIONI Dl PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

 

Art. 9

Programmazione e pianificazione

  1. Il comune, per realizzare le proprie finalità, adotta nell'azione di governo il metodo della programmazione ed indirizza l'organizzazione dell'ente secondo criteri idonei a realizzarlo, assicurando alla stessa i mezzi all'uopo necessari.

  2. Concorre, quale soggetto della programmazione, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei program­mi e nei piani della comunità europea, dello stato, della regione e della provincia e provvede, per quanto di sua specifica competenza, alla loro attuazione.

  3. Partecipa con proprie proposte ed ispirandosi al principio di cooperazione tra i comuni dell'area dei castelli romani, alla programmazione economica, territoriale ed ambien­tale della regione e concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali e di coordinamento, secondo le norme della legge regionale.

  4. Nell'esercizio diretto delle funzioni di programma­zione e nel concorso alla programmazione regionale e provinciale il comune persegue la valorizzazione delle vocazioni, civile, economica e sociale della propria comunità e la tutela delle risorse ambientali e naturali del suo territorio.

  5. Le funzioni di cui al presente articolo ed ogni altra in materia di programmazione e pianificazione, generale e di settore, con effetti estesi alla comunità ed al di fuori di essa od all'organizzazione interna, appartengono alla competenza del consiglio comunale.

 

Capo V

LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI AMBIENTALI

 

Art. 10

Società

  1. Il comune informa la sua azione amministrativa al reale utilizzo delle possibilità di crescita della comunità offerta dalle risorse in possesso di ogni membro della comunità.

  2. Favorisce e promuove la reale integrazione nella comunità delle fasce più svantaggiate della popolazione come ad esempio gli anziani, i minori, gli immigrati, gli inabili e i portatori di handicap, garantendo, altresì, la pari dignità tra i sessi.

  3. A tal fine informa la sua azione alla realizzazione di un efficiente servizio di assistenza, di supporto ed integrazione sociale, favorendo e sostenendo la partecipa­zione dei membri della comunità ad associazioni professionali e volontarie del settore.

 

Art. 11

Patrimonio naturale, agricolo, storico, artistico, culturale, religioso ed artigianale

  1. Il comune di Albano Laziale promuove, supporta ed incoraggia iniziative volte alla valorizzazione del patrimo­nio storico, artistico, culturale, artigianale, ambientale ed economico, racchiuso nella cultura plurisecolare dei comuni dei castelli romani.

  2. Il comune promuove la tutela e la valorizzazione del proprio patrimonio culturale, etnico, linguistico, storico artistico, religioso, agricolo ed archeologico, favorendo e sostenendo iniziative che conseguano i suddetti obiettivi.

  3. Nell'ambito di un equilibrato e consapevole sviluppo del territorio il comune garantisce, nei termini previsti dal regolamento ed al successivo titolo III, la partecipazione della comunità a tutte le scelte di pianificazione territoriale.

  4. Favorisce il recupero del centro storico come patrimonio irrinunciabile del territorio comunale e polo privilegiato dell'attività sociale e culturale della comunità.

  5. Supporta e favorisce le iniziative per la valorizzazio­ne, la salvaguardia e l'appropriato utilizzo del territorio del parco regionale dei castelli romani.

  6. Promuove la cooperazione sovranazionale per lo scambio di esperienze e per la formazione di una coscienza comune tra cittadini di diverse nazionalità europee ed extracomunitarie.

 

 

Art. 12

Sviluppo sociale ed economico

  1. Il comune, anche in collaborazione dei comuni contermini e le altre istituzioni, promuove lo sviluppo delle attività economiche e produttive che favoriscano, tra l'altro, I'occupazione giovanile, la pari opportunità tra i sessi e la crescita di nuove professionalità. In particolare:

a) coordina le attività commerciali e garantisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo;

b) promuove programmi atti a favorire lo sviluppo di attività produttive, con particolare riguardo al campo della ricerca, dell'innovazione e della cultura;

c) favorisce il rilancio del turismo stimolando le iniziative culturali ed artistiche e promuovendo a tal fine la creazione, il rinnovamento e la modernizzazione delle relative attrezzature e servizi;

d) tutela e promuove lo sviluppo della qualità dell'artigianato con particolare riguardo a quello artistico e tradizionale;

e) incoraggia e sostiene l'associazionismo, la coope­razione e le forme di autogestione;

f) sostiene un progetto che modifichi i tempi e gli orari delle città, rimettendo al centro della loro concezione le donne e gli uomini che ci abitano, rendendo vivibili le differenze, le soggettività, i bisogni, fornendo risposte e servizi adeguati a tutti per una crescita singola e collettiva.

TITOLO II

GLI ORGANI ELETTIVI

 

Capo I

ORDINAMENTO

 

Art. 13

Norme generali

  1. Sono organi del comune il consiglio comunale, la giunta, il sindaco.

  2. Spettano agli organi elettivi la funzione di rappresentanza democratica della comunità e la realizza­zione dei principi e delle competenze stabilite dallo statuto nell'ambito della legge.

  3. La legge e lo statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi elettivi, per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale.

   

Capo II

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Art. 14

Ruolo e competenze generali

  1. Il consiglio comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della comunità, dalla quale è eletto.

  2. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio o in sua assenza dal Vicepresidente, i quali sono eletti dal Consiglio Comunale con le modalità riportate nel presente Statuto.

  3. Spetta al consiglio individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e di gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico‑amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e programmatici.

  4. Le attribuzioni generali del consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo sono esercitate su tutte le attività del comune, nelle forme previste dal presente statuto.

  5. Il consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

 

Art. 15

Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

  1. Il consiglio comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico - amministrativi, secondo i principi affermati dal presente statuto, stabilendo la programma­zione generale dell'ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, con particolare riguardo:

a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i regolamenti per il funziona­mento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli ordinamenti del decentramento, gli organi­smi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;

b) agli atti che costituiscono l'ordinamento organiz­zativo comunale, quali i regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi, I'ordinamento degli uffici, del personale e dell'organizzazione amministrativa dell'ente, la disciplina dei tributi e delle tariffe;

c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi operativi degli interventi e progetti che costituiscono i piani di investimento; agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente ed alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;

d) agli atti di pianificazione urbanistica ed economi­ca generale ed a quelli di programmazione attuativa;

e) agli indirizzi rivolti alle aziende speciali ed agli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

  1. Il consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale, definisce per ciascun programma, intervento e progetto i risultati che costituiscono gli obiettivi della gestione dell'ente e determina i tempi per il loro conseguimento.

  2. Il consiglio stabilisce, con gli atti fondamentali approvati, i criteri guida per la loro concreta attuazione e adotta risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e l'operato dell'organiz­zazione, per l'attuazione del documento programmatico approvato con l'elezione del sindaco e con la nomina della giunta.

  3. Il consiglio esprime direttive per l'adozione da parte della giunta di provvedimenti dei quali i revisori dei conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.

  4. Il consiglio esprime, all'atto della nomina ed in ogni altra occasione nella quale ne ravvisi la necessità, indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in enti, aziende, organismi societari ed associativi, secondo i programmi generali di politica amministrativa del comune.

  5. Il consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale.

 

Art. 16

Funzioni di controllo politico‑amministrativo

  1. Il consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico - amministrativo, con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti, per le attività:

a) del sindaco e della giunta;

b) degli organi e dell'organizzazione operativa del comune;

c) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni conven­zionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del comune o alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.

  1. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.

  2. Il consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al primo e secondo comma con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva dell'amministrazione della comunità perse­gua i principi affermati dallo statuto e la programmazione generale adottata.

  3. Il Consiglio procede alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e della salvaguardia degli equilibri di bilancio e adotta i conseguenti provvedimenti.

  4. Il Sindaco o gli Assessori da esso delegati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dalla Statuto e dal regolamento Consiliare.

  5. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dallo Statuto e dal Regolamento Consiliare.

  6. E’ istituito, con inizio dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente statuto, un sistema di controllo interno della gestione, impostato secondo i criteri e con gli strumenti previsti dal regolamento di contabilità, che utilizzerà le tecniche più idonee per conseguire risultati elevati nel funzionamento dei servizi pubblici e nella produzione di utilità sociali.

  7. Il regolamento prevede modalità e tempi per l'inoltro al sindaco, ai componenti la giunta comunale, al Segretario generale, ai responsabili dei servizi ed al collegio dei revisori dei conti dei risultati di cui al precedente comma e degli indicatori di breve, medio e lungo periodo per il sistematico controllo della gestione. Il Sindaco, secondo modi e tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, relazione al consiglio comunale.

  8. Il collegio dei revisori dei conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, secondo la seguenti modalità:

a) segnalando al consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso ritenuti meritevoli di particolare esame;

b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico‑finanziaria corrente capace di incidere negati­vamente sul risultato dell'esercizio;

c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;

d) partecipando collegialmente, con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del consiglio comunale relative all'approvazione del bilancio e del conto rendiconto della gestione e nella persona del presidente tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal sindaco, per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti.