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GUIDA ALL’ICI
ISTRUZIONI E CONSIGLI PER IL CALCOLO ED IL PAGAMENTO
PREMESSA
Le
seguenti informazioni sono di carattere generale con
riferimento al D. Lgs. 30 Dicembre 1992 n.504 e
successive modifiche e integrazioni. Si consiglia
ulteriore verifica delle disposizioni vigenti adottate
dal Comune nel cui territorio è situato l’immobile
oggetto d’imposizione.
CHI DEVE PAGARE L’ICI
L’imposta comunale sugli immobili deve essere pagata:
-
Dai proprietari di fabbricati, aree edificabili e
terreni agricoli situati nel territorio dello Stato;
-
Dai titolari di diritti reali di godimento
(usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie)
sugli stessi beni;
-
Dai locatari in caso di locazione finanziaria
(leasing);
-
Dai concessionari di aree demaniali.
L’art. 1 del Decreto legge 27 Maggio 2008, n°93 ha
disposto l’esenzione Ici prima casa. A decorrere
dall’anno 2008 è esente dall’Ici l’unità immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo,
considerando tali anche quelle alla stessa assimilate
dal Comune con proprio regolamento, ad eccezione di
quelle di categoria catastale A1 (Abitazione signorile
), A8 (Abitazioni in ville) e A9
(Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o
storici).
Il
ministero dell’Economia e Finanze – Dipartimento per le
politiche Fiscali Ufficio Federalismo Fiscale con le
Risoluzioni n.12/DF del 5 Giugno 2008 e n.1/DF del 4
Marzo 2009 ha chiarito le condizioni per l’esenzione
delle unità immobiliari adibite ad abitazione
principale.
Le
domande di assimilazione all'abitazione principale
debbono pervenire entro il 16/06/2010 ed i requisiti
debbono essere posseduti al 01/01/2010.
CALCOLO DELL’IMPOSTA
Per
calcolare l’imposta è necessario:
1)
determinare la base imponibile, ricavata dal valore
dell’immobile secondo i seguenti parametri:
- per
i fabbricati iscritti al catasto si moltiplica la
rendita catastale – risultante al 1°Gennaio dell’anno in
corso – aumentata del 5%, per il coefficiente
moltiplicatore stabilito in: 100 per le categorie A e C
(escluse A/10 e C/1), 140 per la categoria B, 50 per le
categorie A/10 e D, 34 per la categoria C/1;
- per
i fabbricati “D” posseduti da imprese, distintamente
contabilizzati e non iscritti al catasto, la base
imponibile è costituita dal valore contabile, al lordo
delle quote di ammortamento maggiorato con
l’applicazione di appositi coefficienti;
- per
le aree fabbricabili, la base imponibile è data dal
valore venale in comune commercio;
- per
i terreni agricoli si calcola dal reddito dominicale,
risultante al catasto al 1°Gennaio dell’anno in corso,
aumentato del 25% e moltiplicato per 75;
2)
applicare alla base imponibile l’aliquota stabilita anno
per anno dal Comune. L’aliquota da applicare per l’anno
in corso può essere rilevata dalla lettura
dell’eventuale informativa comunale allegata alla
presente comunicazione. L’imposta va rapportata alla
quota di possesso e ai mesi di titolarità del diritto
reale; la frazione di mese superiore a 14 giorni si
computa come mese intero.
DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE
Per
la casa adibita ad abitazione principale del
proprietario e le sue eventuali pertinenze, nei casi
diversi da quelli previsti per l’esenzione dall’imposta,
è prevista una detrazione il cui importo (che rapportato al periodo di
possesso dell’immobile) è stato stabilito dal
Comune in €uro 113.62. La detrazione va divisa nelle due rate. Nel caso
in cui più proprietari abitino nella stessa casa, la
detrazione va divisa in parti eguali e non in quote di
proprietà; qualora invece solo uno dei proprietari abiti
nell’immobile, la detrazione spetta solo a quest’ultimo
per l’intero importo stabilito dal Comune. Se l’acquisto
o la vendita della casa avviene durante l’anno, la
detrazione va calcolata solo per i mesi di possesso.
COME E QUANDO SI PAGA
L’ICI
deve essere versata in due rate:
a)
la
prima, da pagare entro il 16 Giugno, è pari al 50%
dell’imposta dovuta per l’anno e si calcola in base
all’aliquota e alle detrazioni dell’anno precedente;
b)
la
seconda rata, da pagare a saldo tra il 1° ed il 16
Dicembre, si calcola con l’applicazione delle aliquote e
delle detrazioni deliberate per l’anno in corso,
sottraendo poi quanto versato in acconto.
È
possibile anche pagare l’ICI in unica soluzione, entro
il termine previsto per l’acconto, se si applicano le
aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune per l’anno
in corso.
In
caso di più immobili posseduti nello stesso Comune, è
sufficiente un unico versamento per l’ICI
complessivamente dovuta.
Se si
posseggono immobili situati in Comuni diversi, si devono
effettuare versamenti distinti per ogni Comune.
LA DICHIARAZIONE
In
caso di variazione del patrimonio immobiliare (acquisto,
vendita), della struttura o destinazione dell’immobile,
i soggetti interessati devono presentare un’apposita
dichiarazione al Comune, entro i termini di
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa
all’anno in cui è avvenuta la variazione solo se le
modifiche che comportano un diverso ammontare
dell’imposta dovuta sono relative a riduzioni
dell’imposta stessa e quando queste variazioni non sono
acquisibili tramite le procedure telematiche previste
dall’art. 3 del D. Lgs.463/1997, ovvero attraverso il
Modello Unico Informatico utilizzato obbligatoriamente
dai notai per le annotazioni immobiliari.
Il
modello di dichiarazione è approvato annualmente con
decreto ministeriale.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il
pagamento potrà essere effettuato:
-
Presso gli sportelli postali presenti sul
territorio - sul c/c 88691894 intestato a
Equitalia Gerit Spa Albano Laziale - Rm - ICI;
-
Utilizzando il modello F24*;
-
Presso gli sportelli Equitalia Gerit Spa della
provincia in cui è situato l’immobile senza
commissioni aggiuntive:
Sportello Equitalia Gerit Spa di Albano Laziale:
Via Vascarelle, 54 – 00041 Albano Laziale dal Lunedì al
Venerdì 8.35-13.30
*Codici tributo per versamento ICI Modello F24
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Descrizione
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Adempimento
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Codice Tributo
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IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) PER
L'ABITAZIONE PRINCIPALE |
PER AUTOLIQUIDAZIONE |
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3901 |
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IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) PER I
TERRENI AGRICOLI |
PER AUTOLIQUIDAZIONE |
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3902 |
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IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) PER LE
AREE FABBRICABILI |
PER AUTOLIQUIDAZIONE |
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3903 |
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IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) PER
GLI ALTRI FABBRICATI |
PER AUTOLIQUIDAZIONE |
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3904 |
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IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - INTERESSI
(RISOLUZIONE N. 32/E DEL 02/03/2004)
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PER DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO
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ALTRI TIPI DI DEFINIZIONE E REGOLARIZZAZIONE
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3906 |
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IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - SANZIONI
(RISOLUZIONE N. 32/E DEL 02/03/2004)
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PER DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO
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ALTRI TIPI DI DEFINIZIONE E REGOLARIZZAZIONE
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3907 |
CODICE COMUNE A132 |