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CITTA' DI ALBANO LAZIALE
PROVINCIA DI ROMA

 

Settore II Servizio 2 - Tributi ICI

 

GUIDA ALL’ICI ISTRUZIONI E CONSIGLI PER IL CALCOLO ED IL PAGAMENTO

PREMESSA

Le seguenti  informazioni sono di carattere generale con riferimento al D. Lgs. 30 Dicembre 1992 n.504 e successive modifiche e integrazioni. Si consiglia ulteriore verifica delle disposizioni vigenti adottate dal Comune nel cui territorio è situato l’immobile oggetto d’imposizione.

CHI DEVE PAGARE L’ICI

L’imposta comunale sugli immobili deve essere pagata:

  • Dai proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato;

  • Dai titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sugli stessi beni;

  • Dai locatari in caso di locazione finanziaria (leasing);

  • Dai concessionari di aree demaniali.

L’art. 1 del Decreto legge 27 Maggio 2008, n°93 ha disposto l’esenzione Ici prima casa. A decorrere dall’anno 2008 è esente dall’Ici l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, considerando tali anche quelle alla stessa assimilate dal Comune con proprio regolamento, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1 (Abitazione signorile ), A8 (Abitazioni in ville) e A9

(Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

Il ministero dell’Economia e Finanze – Dipartimento per le politiche Fiscali Ufficio Federalismo Fiscale con le Risoluzioni n.12/DF del 5 Giugno 2008 e n.1/DF del 4 Marzo 2009 ha chiarito le condizioni per l’esenzione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

Le domande di assimilazione all'abitazione principale debbono pervenire entro il 16/06/2010 ed i requisiti debbono essere posseduti al 01/01/2010.

CALCOLO DELL’IMPOSTA

Per calcolare l’imposta è necessario:

1) determinare la base imponibile, ricavata dal valore dell’immobile secondo i seguenti parametri:

- per i fabbricati iscritti al catasto si moltiplica la rendita catastale – risultante al 1°Gennaio dell’anno in corso – aumentata del 5%, per il coefficiente moltiplicatore stabilito in: 100 per le categorie A e C (escluse A/10 e C/1), 140 per la categoria B, 50 per le categorie A/10 e D, 34 per la categoria C/1;

- per i fabbricati “D” posseduti da imprese, distintamente contabilizzati e non iscritti al catasto, la base imponibile è costituita dal valore contabile, al lordo delle quote di ammortamento maggiorato con l’applicazione di appositi coefficienti;

- per le aree fabbricabili, la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio;

- per i terreni agricoli si calcola dal reddito dominicale, risultante al catasto al 1°Gennaio dell’anno in corso, aumentato del 25% e moltiplicato per 75;

2) applicare alla base imponibile l’aliquota stabilita anno per anno dal Comune. L’aliquota da applicare per l’anno in corso può essere rilevata dalla lettura dell’eventuale informativa comunale allegata alla presente comunicazione. L’imposta va rapportata alla quota di possesso e ai mesi di titolarità del diritto reale; la frazione di mese superiore a 14 giorni si computa come mese intero.

DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE

Per la casa adibita ad abitazione principale del proprietario e le sue eventuali pertinenze, nei casi diversi da quelli previsti per l’esenzione dall’imposta, è prevista una detrazione il cui importo (che rapportato al periodo di possesso dell’immobile) è stato stabilito dal Comune in €uro 113.62. La detrazione va divisa nelle due rate. Nel caso in cui più proprietari abitino nella stessa casa, la detrazione va divisa in parti eguali e non in quote di proprietà; qualora invece solo uno dei proprietari abiti nell’immobile, la detrazione spetta solo a quest’ultimo per l’intero importo stabilito dal Comune. Se l’acquisto o la vendita della casa avviene durante l’anno, la detrazione va calcolata solo per i mesi di possesso.

COME E QUANDO SI PAGA

L’ICI deve essere versata in due rate:

a)     la prima, da pagare entro il 16 Giugno, è pari al 50% dell’imposta dovuta per l’anno e si calcola in base all’aliquota e alle detrazioni dell’anno precedente;

b)     la seconda rata, da pagare a saldo tra il 1° ed il 16 Dicembre, si calcola con l’applicazione delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l’anno in corso, sottraendo poi quanto versato in acconto.

È possibile anche pagare l’ICI in unica soluzione, entro il termine previsto per l’acconto, se si applicano le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune per l’anno in corso.

In caso di più immobili posseduti nello stesso Comune, è sufficiente un unico versamento per l’ICI complessivamente dovuta.

Se si posseggono immobili situati in Comuni diversi, si devono effettuare versamenti distinti per ogni Comune.

LA DICHIARAZIONE

In caso di variazione del patrimonio immobiliare (acquisto, vendita), della struttura o destinazione dell’immobile, i soggetti interessati devono presentare un’apposita dichiarazione al Comune, entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è avvenuta la variazione solo se le modifiche che comportano un diverso ammontare dell’imposta dovuta sono relative a riduzioni dell’imposta stessa e quando queste variazioni non sono acquisibili tramite le procedure telematiche previste dall’art. 3 del D. Lgs.463/1997, ovvero attraverso il Modello Unico Informatico utilizzato obbligatoriamente dai notai per le annotazioni immobiliari.

Il modello di dichiarazione è approvato annualmente con decreto ministeriale.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento potrà essere effettuato:

  • Presso gli sportelli postali presenti sul territorio - sul c/c 88691894 intestato a Equitalia Gerit Spa Albano Laziale - Rm - ICI;

  • Utilizzando il modello F24*;

  • Presso gli sportelli Equitalia Gerit Spa della provincia in cui è situato l’immobile senza commissioni aggiuntive:

Sportello Equitalia Gerit Spa di Albano Laziale:

Via Vascarelle, 54 – 00041 Albano Laziale dal Lunedì al Venerdì 8.35-13.30

*Codici tributo per versamento ICI Modello F24

Descrizione

Adempimento

Codice Tributo

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

PER AUTOLIQUIDAZIONE

                    

3901

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) PER I TERRENI AGRICOLI

PER AUTOLIQUIDAZIONE

                    

3902

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) PER LE AREE FABBRICABILI

PER AUTOLIQUIDAZIONE

                    

3903

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) PER GLI ALTRI FABBRICATI

PER AUTOLIQUIDAZIONE

                    

3904

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - INTERESSI (RISOLUZIONE N. 32/E DEL 02/03/2004)

PER DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO

ALTRI TIPI DI DEFINIZIONE E REGOLARIZZAZIONE

3906

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - SANZIONI (RISOLUZIONE N. 32/E DEL 02/03/2004)

PER DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO

ALTRI TIPI DI DEFINIZIONE E REGOLARIZZAZIONE

3907

CODICE COMUNE A132

Albano Laziale, 09 Marzo 2010

 

Il Funzionario Responsabile

Rag. Maurizia Di Felice

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