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TITOLO I
PRINCIPI
GENERALI E ORDINAMENTO
Capo I
LA
COMUNITA’, L'
AUTONOMIA, LO STATUTO
Art. 1
La Comunità
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La comunità di Albano Laziale è il soggetto fondamentale del
presente statuto. Essa è titolare dei diritti e dei doveri connessi
con la convivenza civile, è servita dal comune che è struttura di
servizio per la soddisfazione dei suoi bisogni ed è ente autonomo
locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi
della costituzione e della legge generale dello Stato.
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L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini componenti
la comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica,
all'attività politica e amministrativa del comune.
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La comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la
rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e
consultazione previste dallo statuto e dalla legge, le scelte con
cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza
l'esercizio delle funzioni con le quali il comune persegue il
conseguimento di tali finalità.
-
Nella cura degli interessi della comunità gli organi del comune
assicurano la promozione e la conservazione dei valori culturali,
sociali, economici e politici e la tutela dei valori morali e
religiosi, che costituiscono il patrimonio di storia e tradizioni
della comunità stessa.
-
Nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della
comunità, gli organi del comune curano, proteggono ed accrescono le
risorse ambientali, naturali e di valore artistico che ne
caratterizzano il territorio ed assumono iniziative per renderle
fruibili ai cittadini, per concorrere all'elevazione della loro
qualità di vita.
Art. 2
L’autonomia
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L'attribuzione alla comunità locale della titolarità del diritto
di autonomia costituisce il principio che guida la formazione, con
lo statuto ed i regolamenti, dell'ordinamento generale del comune.
Art. 3
Lo statuto
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Lo statuto è l'atto fondamentale di cui la comunità si dota per
regolare il proprio diritto di autonomia nell'ambito dei principi
fissati dalla legge.
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Lo statuto esprime i principi dei rapporti tra la comunità ed il
suo comune;
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Lo statuto individua gli argomenti e le modalità con cui la comunità
esercita le funzioni di proposta e verifica, nel contesto di una
democrazia rappresentativa.
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Lo statuto, con il concorso degli atti legislativi dell'autonomia
locale, determina l'ordinamento generale del comune e ne indirizza e
regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità.
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Il consiglio comunale adeguerà i contenuti dello statuto al
processo di evoluzione della società civile. Tale adeguamento dovrà
avvenire attraverso un processo di partecipazione e di consultazione
della comunità e dovrà assicurare la coerenza fra le mutate
condizioni sociali, economiche e civili della comunità da un lato e
la normativa statutaria dall'altro.
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La conoscenza e la diffusione dello statuto nell'ambito della
comunità sarà assicurata nelle forme previste al successivo titolo
X.
Capo II
IL
COMUNE
Art. 4
Definizione e ruolo
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Il comune, istituzione della comunità, è l'ente che ne cura e
rappresenta gli interessi generali, con l'esclusione di quelli che
la costituzione e la legge attribuiscono ad altri soggetti.
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Il comune persegue le finalità stabilite dallo statuto ed i
principi generali affermati nell'ordinamento.
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Coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per
recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali
espressi dalla comunità ed indirizza il funzionamento della propria
organizzazione affinché provveda a soddisfarli.
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Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per
assicurare pari dignità ai cittadini, per garantire la pari
opportunità tra i sessi e per tutelare i diritti fondamentali della
persona umana, ispirando la sua azione a principi di equità e di
solidarietà, per il superamento degli squilibri economici e sociali
esistenti nella comunità.
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Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato,
della regione, della provincia e di altri soggetti che concorrono
allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini.
-
Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli
altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio
associato di funzioni e servizi sopra e pluricomunali, con il fine
di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia
nella gestione, di ampliare ed agevolare la fruizione delle utilità
sociali realizzate da un maggior numero di cittadini, di rendere
economico e perequato il concorso finanziario per le stesse
richiesto.
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Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli enti
locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni
tradizioni storiche, culturali e religiose e da vocazioni
territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro
azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi
programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.
-
Promuove e supporta, in collaborazione con le associazioni e con le
strutture didattiche presenti sul territorio,
lo sviluppo e la diffusione di iniziative che vedano nella
cultura del rispetto dei diritti umani, della salvaguardia
dell'ambiente, del riconoscimento del valore delle diversità dei
singoli soggetti e della pace, i nuclei fondamentali di una società
civile e democratica.
Art. 5
Le funzioni
-
Il comune, istituzione autonoma entro l'unità della Repubblica, è
l'ente che cura e rappresenta gli interessi generali della comunità,
della quale rappresenta e cura gli interessi generali, con
esclusione di quelli che la costituzione e la legge attribuiscono ad
altri soggetti.
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Spettano al comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la
sua popolazione ed il suo territorio salvo quelle escluse dalle
norme richiamate nel precedente comma. Hanno carattere primario, per
la loro importanza, le funzioni relative ai settori organici dei
servizi sociali, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dello
sviluppo economico, la tutela e la promozione della sicurezza e di
salute dei cittadini e della prevenzione dei rischi presenti nel
territorio comunale o che abbiano influenza sulla popolazione del
comune.
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In particolare il comune svolge le seguenti funzioni amministrative:
a) pianificazione territoriale dell'area comunale;
b) viabilità, traffico e trasporti;
c) tutela e valorizzazione dei beni culturali
dell'ambiente;
d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e
valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;
e) difesa del patrimonio faunistico e floristico e
tutela della carta dei diritti dell'animale;
f) raccolta e distribuzione delle acque e delle
fonti energetiche;
g) servizi per lo sviluppo economico e la
distribuzione commerciale;
h) servizi nei settori: sociale, sanità, scuola,
formazione professionale e degli altri servizi urbani;
i) altri servizi attinenti alla cura degli interessi
della comunità e al suo sviluppo economico e civile;
I) polizia amministrativa per tutte le funzioni di
competenza comunale;
m) organizzazione del servizio comunale di protezione
civile e in particolare dei servizi di prevenzione e previsione dei
rischi, preparazione alle eventuali emergenze e soccorso alla
popolazione in caso di catastrofi e calamita.
-
Le funzioni proprie, delle quali il comune ha piena titolarità,
sono esercitate secondo le disposizioni dello statuto e dei
regolamenti e, per quelle che estendono i loro effetti ad altre
comunità, dagli accordi e istituti che organizzano e regolano i
rapporti di collaborazione con le stesse.
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Il comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza
statale allo stesso attribuite dalla legge, assicurandone nel modo
più idoneo la fruizione da parte dei propri cittadini.
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Il comune esercita le funzioni attribuite, delegate o subdelegate
dalla regione per soddisfare esigenze ed interessi della propria
comunità, adottando le modalità previste dal suo ordinamento, nel
rispetto delle norme stabilite, per questi interventi, dalla
legislazione regionale.
Art. 6
L'attività amministrativa
-
L'attività amministrativa del comune deve essere informata ai
principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e
della trasparenza delle decisioni e degli atti, della
semplificazione delle procedure di decentramento e della economicità della gestione. Essa deve essere informata al principio
della massima riduzione degli adempimenti
burocratico‑amministrativi per rendere più efficiente ed
efficace la soluzione dei problemi della comunità. All'autonomia
dell'amministrazione fa riscontro un sistema di valutazione dei
risultati da parte degli utenti, che viene esercitato con le modalità
definite nel regolamento.
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Per garantire la trasparenza e la controllabilità della propria
azione, il comune rende pubblici a mezzo stampa e con altri idonei
mezzi di informazione:
a) il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
b) i criteri e le modalità per la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari ed altri
incentivi di qualsiasi genere a persone, associazioni, enti,
istituzioni;
c) i criteri e le modalità per gli appalti di opere
pubbliche e per la fornitura di beni e servizi;
d) i criteri di assunzione temporanea di personale e
quelli relativi all'emissione dei bandi di concorso.
-
La
semplificazione del procedimento e dell'azione amministrativa
costituiscono obiettivo
primario degli organi elettivi,
dell'organizzazione e della sua dirigenza ed i risultati conseguiti
sono periodicamente verificati dal consiglio comunale e resi noti ai
Cittadini.
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Apposite norme del presente statuto e dei regolamenti attuano le
disposizioni stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241
e
successive modificazioni, garantendo ai cittadini
interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.
Art. 7
Caratteristiche costitutive
-
I confini geografici che delimitano la superficie del territorio
attribuito al comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo
stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.
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Il comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che
si trovano al di fuori della propria circoscrizione o all'esterno,
attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio
territorio e l'erogazione di forme di assistenza nelle località
nelle quali dimorano temporaneamente .
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La sede del comune è posta in piazza Costituente n. 1 e può essere
modificata soltanto con atto del consiglio comunale.
-
Il comune ha diritto di fregiarsi dello stemma e del gonfalone allo
stesso attribuiti con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Capo III
LA
POTESTA’ REGOLAMENTARE
Art. 8
I regolamenti comunali
-
I regolamenti costituiscono atti fondamentali del comune, formati ed
approvati dal consiglio, al quale spetta la competenza esclusiva di
modificarli ed abrogarli.
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La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le
disposizioni stabilite dallo statuto. Per realizzare l'unitarietà e
l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale le disposizioni dei
regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati dallo
statuto.
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I regolamenti, dopo il favorevole esame dell'organo regionale di
controllo, sono pubblicati per quindici giorni all'albo comunale ed
entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
Capo I V
LE
FUNZIONI Dl PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE
Art. 9
Programmazione e pianificazione
-
Il comune, per realizzare le proprie finalità, adotta nell'azione
di governo il metodo della programmazione ed indirizza
l'organizzazione dell'ente secondo criteri idonei a realizzarlo,
assicurando alla stessa i mezzi all'uopo necessari.
-
Concorre, quale soggetto della programmazione, alla determinazione
degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani della comunità
europea, dello stato, della regione e della provincia e provvede,
per quanto di sua specifica competenza, alla loro attuazione.
-
Partecipa con proprie proposte ed ispirandosi al principio di
cooperazione tra i comuni
dell'area dei castelli
romani, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale
della regione e concorre alla formazione dei programmi pluriennali e
dei piani territoriali e di coordinamento, secondo le norme della
legge regionale.
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Nell'esercizio diretto delle funzioni di programmazione e nel
concorso alla programmazione regionale e provinciale il comune
persegue la valorizzazione delle vocazioni, civile, economica e
sociale della propria comunità e la tutela delle risorse ambientali
e naturali del suo territorio.
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Le funzioni di cui al presente articolo ed ogni altra in materia di
programmazione e pianificazione, generale e di settore, con effetti
estesi alla comunità ed al di fuori di essa od all'organizzazione
interna, appartengono alla competenza del consiglio comunale.
Capo V
LA
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI AMBIENTALI
Art. 10
Società
-
Il comune informa la sua azione amministrativa al reale utilizzo
delle possibilità di crescita della comunità offerta dalle risorse
in possesso di ogni membro della comunità.
-
Favorisce e promuove la reale integrazione nella comunità delle
fasce più svantaggiate della popolazione come ad esempio gli
anziani, i minori, gli immigrati, gli inabili e i portatori di
handicap, garantendo, altresì, la pari dignità tra i sessi.
-
A tal fine informa la sua azione alla realizzazione di un efficiente
servizio di assistenza, di supporto ed integrazione sociale,
favorendo e sostenendo la partecipazione dei membri della comunità
ad associazioni professionali e volontarie del settore.
Art. 11
Patrimonio naturale, agricolo, storico, artistico, culturale, religioso
ed artigianale
-
Il comune di Albano Laziale promuove, supporta ed incoraggia
iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio storico,
artistico, culturale, artigianale, ambientale ed economico,
racchiuso nella cultura plurisecolare dei comuni dei castelli
romani.
-
Il comune promuove la tutela e la valorizzazione del proprio
patrimonio culturale, etnico, linguistico, storico artistico,
religioso, agricolo ed archeologico, favorendo e sostenendo
iniziative che conseguano i suddetti obiettivi.
-
Nell'ambito di un equilibrato e consapevole sviluppo del territorio
il comune garantisce, nei termini previsti dal regolamento ed al
successivo titolo III, la partecipazione della comunità a tutte le
scelte di pianificazione territoriale.
-
Favorisce il recupero del centro storico come patrimonio
irrinunciabile del territorio comunale e polo privilegiato
dell'attività sociale e culturale della comunità.
-
Supporta e favorisce le iniziative per la valorizzazione, la
salvaguardia e l'appropriato utilizzo del territorio del parco
regionale dei castelli romani.
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Promuove la cooperazione sovranazionale per lo scambio di esperienze
e per la formazione di una coscienza comune tra cittadini di diverse
nazionalità europee ed extracomunitarie.
Art. 12
Sviluppo sociale ed economico
-
Il comune, anche in collaborazione dei comuni contermini e le altre
istituzioni, promuove lo sviluppo delle attività economiche e
produttive che favoriscano, tra l'altro, I'occupazione giovanile, la
pari opportunità tra i sessi e la crescita di nuove professionalità.
In particolare:
a) coordina le attività commerciali e garantisce
l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo;
b) promuove programmi atti a favorire lo sviluppo di
attività produttive, con particolare riguardo al campo della
ricerca, dell'innovazione e della cultura;
c) favorisce il rilancio del turismo stimolando le
iniziative culturali ed artistiche e promuovendo a tal fine la
creazione, il rinnovamento e la modernizzazione delle relative
attrezzature e servizi;
d) tutela e promuove lo sviluppo della qualità
dell'artigianato con particolare riguardo a quello artistico e
tradizionale;
e) incoraggia e sostiene l'associazionismo, la cooperazione
e le forme di autogestione;
f) sostiene un progetto che modifichi i tempi e gli
orari delle città, rimettendo al centro della loro concezione le
donne e gli uomini che ci abitano, rendendo vivibili le differenze,
le soggettività, i bisogni, fornendo risposte e servizi adeguati a
tutti per una crescita singola e collettiva. |
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TITOLO II
GLI
ORGANI ELETTIVI
Capo I
ORDINAMENTO
Art. 13
Norme generali
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Sono organi del comune il consiglio comunale, la giunta, il sindaco.
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Spettano agli organi elettivi la funzione di rappresentanza
democratica della comunità e la realizzazione dei principi e
delle competenze stabilite dallo statuto nell'ambito della legge.
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La legge e lo statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i
rapporti fra gli organi elettivi, per realizzare una efficiente ed
efficace forma di governo della collettività comunale.
Capo II
IL
CONSIGLIO COMUNALE
Art. 14
Ruolo e competenze generali
-
Il consiglio comunale è l'organo che esprime ed esercita la
rappresentanza diretta della comunità, dalla quale è eletto.
-
Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio o
in sua assenza dal Vicepresidente, i quali sono eletti dal Consiglio
Comunale con le modalità riportate nel presente Statuto.
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Spetta al consiglio individuare ed interpretare gli interessi
generali della comunità e stabilire, in relazione ad essi, gli
indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e
di gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo
politico‑amministrativo per assicurare che l'azione
complessiva dell'ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti
fondamentali e programmatici.
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Le attribuzioni generali del consiglio quale organo di indirizzo e
di controllo politico amministrativo sono esercitate su tutte le
attività del comune, nelle forme previste dal presente statuto.
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Il consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo,
limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli
atti urgenti ed improrogabili.
Art. 15
Funzioni di indirizzo politico-amministrativo
-
Il consiglio comunale definisce ed esprime i propri indirizzi
politico - amministrativi, secondo i principi affermati dal presente
statuto, stabilendo la programmazione generale dell'ente ed
adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente
l'attività, con particolare riguardo:
a) agli atti che determinano il quadro istituzionale
comunale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli
organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli
ordinamenti del decentramento, gli organismi costituiti per la
gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con
gli altri soggetti;
b) agli atti che costituiscono l'ordinamento organizzativo
comunale, quali i regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei
servizi, I'ordinamento degli uffici, del personale e
dell'organizzazione amministrativa dell'ente, la disciplina dei
tributi e delle tariffe;
c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e
pluriennale, ai bilanci, ai programmi operativi degli interventi e
progetti che costituiscono i piani di investimento; agli atti che
incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente ed
alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e
gestione;
d) agli atti di pianificazione urbanistica ed
economica generale ed a quelli di programmazione attuativa;
e) agli indirizzi rivolti alle aziende speciali ed
agli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
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Il consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria
annuale e pluriennale, definisce per ciascun programma, intervento e
progetto i risultati che costituiscono gli obiettivi della gestione
dell'ente e determina i tempi per il loro conseguimento.
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Il consiglio stabilisce, con gli atti fondamentali approvati, i
criteri guida per la loro concreta attuazione e adotta risoluzioni
per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri
organi elettivi e l'operato dell'organizzazione, per l'attuazione
del documento programmatico approvato con l'elezione del sindaco
e
con la nomina della giunta.
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Il consiglio esprime direttive per l'adozione da parte della giunta
di provvedimenti dei quali i revisori dei conti abbiano segnalato la
necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale,
concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività
comunali.
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Il consiglio esprime, all'atto della nomina ed in ogni altra
occasione nella quale ne ravvisi la necessità, indirizzi per
orientare l'azione dei rappresentanti nominati in enti, aziende,
organismi societari ed associativi, secondo i programmi generali di
politica amministrativa del comune.
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Il consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno
per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di
opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti
su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico,
culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei
cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale.
Art. 16
Funzioni di controllo politico‑amministrativo
-
Il consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico -
amministrativo, con le modalità stabilite dal presente statuto e
dai regolamenti, per le attività:
a) del sindaco e della giunta;
b) degli organi e dell'organizzazione operativa del
comune;
c) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni
convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine
l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere,
progetti, interventi, effettuati per conto del comune o alle quali
lo stesso partecipa con altri soggetti.
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Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma
l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità
stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.
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