Comune di Albano Laziale  -  Calcolo ICI - Ravvedimento Operoso

Il Comune di Albano Laziale non è responsabile per errori dovuti all'inserimento di dati non esatti o ad errata interpretazione del presente schema di calcolo.

 

Ravvedimento Operoso

 

Imposta dovuta

Data scadenza versamento

(formato data gg/mm/aaaa)

Data pagamento

(formato data gg/mm/aaaa)


 

 

I calcoli sono così effettuati:

imposta x 1,00% = sanzione

imposta x 2,50% = sanzione

imposta x giorni ritardo = interessi

imposta + sanzione + interessi = totale

Risultato del calcolo

Giorni di ritardo  
Imposta dovuta
Sanzione
Interessi
Totale (imposta + sanzione + interessi)

 

N.B.

Sul Bollettino barrare la casella ravvedimento

L'importo deve essere indicato sul totale versamento


L'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997 consente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni connesse alla dichiarazione e al pagamento del tributo.

Art. 13 Ravvedimento
(D.L. 472 del 18/12/1997) modificato con D.L. 185/2008 G.U. 280 del 29/11/2008 art. 16 comma 5.
 

1. La sanzione è ridotta, sempre ché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solitamente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un dodicesimo del minimo (2,50%), nei casi di mancato pagamento del tributo o di acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data della sua commissione;

b) ad un decimo del minimo (3,00%), se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e il pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

c) ad un dodicesimo del minimo (2, 50%) di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore ai trenta giorni ovvero a un ottavo del mirino di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale del 3% con maturazione giorno per giorno.