|
I calcoli sono così effettuati:
imposta x 1,00% = sanzione
imposta x 2,50% = sanzione
imposta x giorni ritardo = interessi
imposta + sanzione + interessi = totale
Risultato del calcolo
N.B.
Sul Bollettino barrare la casella
ravvedimento
L'importo deve essere indicato sul totale
versamento
L'art.
13 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997 consente di regolarizzare, mediante il
ravvedimento, le violazioni connesse alla dichiarazione e al pagamento del
tributo.
Art.
13 Ravvedimento
(D.L. 472 del 18/12/1997) modificato con D.L. 185/2008 G.U. 280 del
29/11/2008 art. 16 comma 5.
1. La sanzione è ridotta, sempre ché la violazione
non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni,
verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o
i soggetti solitamente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
a)
ad un dodicesimo del minimo (2,50%), nei casi di mancato pagamento del
tributo o di acconto, se esso viene eseguito nel termine di
30 (trenta) giorni
dalla data della sua commissione;
b)
ad un decimo del minimo (3,00%), se la regolarizzazione degli errori e delle
omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e il pagamento del tributo,
avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa
all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non
è prevista dichiarazione periodica, entro un
anno dall'omissione o dall'errore;
c)
ad un dodicesimo del minimo (2, 50%) di quella prevista per l'omissione della
presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non
superiore ai trenta giorni ovvero a un ottavo del mirino di quella prevista per
l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di
imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non
superiore a trenta giorni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla
regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti,
nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale del 3% con maturazione giorno per giorno.
|